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Aste Giudiziarie – Domande frequenti

Chi può partecipare ad un’asta giudiziaria?

L’art. 571 c.p.c. prevede che chiunque possa partecipare ad un’asta giudiziaria tranne il debitore, pena la nullità dell’offerta formulata o dell’aggiudicazione avvenuta.

Non possono, inoltre, partecipare all’asta:

– gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

– i pubblici ufficiali, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

– coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

– i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere;

– i genitori per gli immobili di proprietà dei figli minori.

Possono partecipare:

– i creditori del debitore esecutato, intervenuti o meno nel processo esecutivo;

– amici e parenti del debitore esecutato;

– i titolari di diritti sul bene (es. inquilini).

È possibile visitare un immobile messo all’asta prima di decidere se parteciparvi o meno?

Per visitare l’immobile è necessario prendere contatti con il custode giudiziario nominato e chiedere un appuntamento.

Può accadere che dopo l’aggiudicazione non venga emesso il decreto di trasferimento?

Si, in seguito all’aggiudicazione potrebbe accadere che il Giudice non emetta il decreto di trasferimento qualora le parti del processo esecutivo propongano opposizione.

Se non mi aggiudico l’asta che ne è della cauzione versata?

Il soggetto che partecipa all’asta senza divenire aggiudicatario del bene conteso si vedrà restituita la cauzione versata dal Giudice o dal professionista delegato.

Cosa succede in caso di asta deserta?

Un’asta si dice deserta quando nessuno formula validamente offerte di acquisto per un determinato bene. Quando ciò si verifica, viene disposta una nuova asta ribassando del 25% il prezzo indicato nella precedente.

Entro quando deve essere versato il saldo?

Il termine entro il quale depositare il saldo per l’acquisto di un immobile all’asta e le modalità per farlo sono indicate nell’offerta di acquisto (entro il limite di 120 giorni dal giorno dell’asta).
Ove l’importo non venga versato nei termini previsti il Giudice dichiarerà l’aggiudicatario decaduto e disporrà che la cauzione a suo tempo versata sia trattenuta a titolo di multa, oltre ad un’eventuale ulteriore sanzione.
Il bene sarà reso di nuovo disponibile alla vendita: ove il prezzo di aggiudicazione di questa nuova vendita sia inferiore alla vendita precedente, il primo aggiudicatario dichiarato decaduto potrà essere condannato a pagare la differenza.

È possibile che l’immobile acquistato all’asta venga intestato ad una persona diversa da colui che vi ha partecipato?

No, non è possibile. Con il decreto di trasferimento l’immobile diviene di proprietà di colui che, partecipando all’asta, ne è divenuto aggiudicatario.

Posso partecipare con voi ad aste su tutto il territorio italiano?

Si, con il sistema delle vendite telematiche è possibile presentare offerte su tutto il territorio italiano, anche senza visionare il bene.

Nella provincia di Pavia, possiamo altresì presentare offerte cartacee.

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